Affrontare l’inefficacia delle sentenze sul precariato: soluzioni pratiche
Il problema dell’esecutività delle sentenze in tema di precariato: come risolvere
Spesso le sentenze a favore dei lavoratori si scontrano con la contestazione del Ministero dell’Istruzione e Merito, affermando che tali sentenze non sono eseguibili poiché non possono essere quantificate sulla base di semplice calcolo aritmetico, ma richiedono un altro giudizio per definire l’importo esatto delle somme richieste (sentenza Cass., 27 gennaio 2005, n. 1677).
Tuttavia, la sentenza Cass., 27 gennaio 2005, n. 1677 afferma che la condanna generica non è una qualità della sentenza, ma una fattispecie prevista dall’art. 278 c.p.c. che consente alla parte di fare istanza al giudice affinché si pronunci solo sull’oggetto della controversia e non anche sul suo importo.
Inoltre, nelle sentenze in tema di precariato, l’organo giudicante ha deciso definitivamente la controversia, con esplicita pronuncia di condanna al pagamento delle differenze retributive sulla base del CCNL applicabile.
Il trattamento economico spettante al personale in regime di pubblico impiego privatizzato è stabilito dai contratti collettivi stipulati tra le OO.SS. rappresentative del personale dipendente e l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni – ARAN, in base alle tabelle retributive allegate al CCNL Scuola, che hanno forza di legge tra le parti e sono vincolanti erga omnes.
In sintesi, le sentenze di condanna in tema di precariato, aventi ad oggetto le differenze retributive, sono esecutivamente azionabili. Salvo l’eventuale meccanismo di temperamento costituito dal regime delle opposizioni all’esecuzione ed agli atti esecutivi.
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